REGOLAMENTO
approvato e sancito per l'esecuzione dei Capitoli
di Fondazione della Reale Confraternita di
MARIA ASSUNTA IN CIELO
Eretta nella Sezione Spinetto - Serra San Bruno

- Ammissione dei confratelli proprietari ed onorari, delle consorelle e dei novizi. - Pene generali.
- Doveri dei Fratelli e dei Novizi in generale. - Ordine in Chiesa e nelle processioni.
- Elezioni del Governo. - Ordine del Canto.
- Doveri degli Ufficiali Maggiori e Minori. - Diritti ed Onoranze in vita ed in morte dei diversi confratelli.
- Diritti. - Esortazione.

 

Dell'ammissione dei confratelli proprietari ed onorari, delle consorelle e dei novizi.

1. Chiunque desidera associarsi alla Congregazione come confratello proprietario, dovrà fare domanda scritta ai Priore, indicando l'età precisa, che non potrà essere inferiore agli anni 16, e dichiarare espressamente di uniformarsi ai capitoli di fondazione, ed al presente regolamento.
2. La domanda sarà segretamente discussa dal Priore, dai Consultori e dal P. Spirituale, specialmente per quanto riguarda la condotta morale del richiedente. Tale domanda non sarà accolta, qualora si sappia notoriamente o per segrete informazioni, che l'individuo non è mosso da fine sincero e derivante da devozione verso l'Augusta Titolare.
E’ necessario che il richiedente abbia ricevuto tutti i Sacramenti dell'iniziazione Cristiana.
Non faccia parte di sette condannate dalla Chiesa.
Non abbia pubblicamente abbandonato la fede.
Non si sia allontanato dalla Comunione Ecclesiale per sua volontà.
Sia di buona condotta.
3. Il Priore comunicherà la decisione al richiedente entro 15 giorni, indicando allo stesso, se la decisione è favorevole, i doveri spirituali, ai quali dovrà attenersi nel giorno della benedizione.
4. Tale benedizione dovrà farsi dal Padre Spirituale in giorno festivo ed in pubblico, cioè mentre si celebrano le pie Ufficiazioni della Confraternita, e il Priore e gli Ufficiali stanno al posto che porta la carica.
5. Fatta la benedizione, il confratello deve promettere ancora verbalmente al Priore e agli Ufficiali di osservare tutte le disposizioni dei capitoli e del regolamento.
6. Per essere ammesso come confratello onorario o consorella, o novizio, basta fare domanda verbale al Priore, il quale, inteso il parere dei Consultori, giudicherà più o meno della ammissione, e ne darà avviso ali1interessato anche verbalmente entro quindici giorni.
7. E’severamente proibito che il Tesoriere iscriva nei registri della Congregazione confratelli, o sorelle o novizi; senza mandato speciale del Priore, mandato che, per i confratelli proprietari dovrà indicare eseguita la benedizione e il giorno in cui questa avvenne.
8. Il Tesoriere che non osserverà tale disposizione, special­mente in caso di grave malattia o di morte di qualunque persona, resta IPSO FACTO decaduti della carica e non potrà per tre anni consecutivi avere voce attiva o passiva. E’obbligato eziandio di restituire a chi di ragione la somma ricevuta indebitamente a tale riguardo.
9. Sarà cura di ogni nuovo confratello regolarmente ammesso, farsi iscrivere nei registri della Confraternita, per godere i benefici spirituali e temporali stabiliti dal Regolamento,
A tale uopo dovrà pagare una tassa di entratura, che sarà determinata dal Priore e dai Consultori, secondo l'età e le condizioni economiche del novello socio.

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Doveri dei Fratelli e dei Novizi in generale.

10. Essendo il timore di Dio il principio fondamentale di tutte le virtù, i confratelli sono tenuti alla osservanza dei divini comandamenti e dei precetti della Chiesa Cattolica, come sono tenuti a comportarsi caritatevolmente con ogni persona, in modo speciale con i consoci.
11. Tanto i confratelli, quanto i novizi sono obbligati ad intervenire in Congregazione, in tutti i giorni festivi, ed occupare il posto assegnato, senza pretese di sorta. Dovranno esercitarsi in tutti gli atti di religione e di pietà cristiana, serbare il silenzio nelle sacre funzioni, modestia e devozione nelle preghiere comuni. Oltre il precetto Pasquale è loro raccomandato di confessarsi e comunicarsi nelle maggiori solennità dell'anno, specialmente nel giorno 15 Agosto, festa della Titolare.
12. Sono obbligati ancora i confratelli di corrispondere, secondo le proprie forze, alle spese occorrenti per il mantenimento del culto verso la Vergine SS.ma ed allo scopo di beneficenza di qualsiasi genere; come sono obbligati di cooperare, per quanto è in loro, al bene della Congregazione alla quale appartengono. Chi non si atterrà strettamente a tali disposizioni, sarà cancellato dall'albo dei confratelli a norma dell'art. 79.
13. I confratelli debbono intervenire alle processioni, vestiti dell'abito che porta la Confraternita, ed occupare il posto dovuto per anzianità di benedizione o di carica, come debbono pure intervenire alle adunanze ordinarie e straordinarie, canonicamente indette.
14. I confratelli debbono essere umili ed ubbidienti verso gli Ufficiali Maggiori, verso il P. Spirituale e verso gli anziani.
15. I novizi debbono nelle pie ufficiazioni della Confraternita occupare un posto separato dal posto dei confratelli, sotto la direzione dei Maestri nominati al riguardo, ed esercitarsi per tempo alle opere di pietà e di religione, come confratelli, procurando di essere umili, generosi, pazienti con tutti e massimamente coi superiori.

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Elezioni del Governo.

17. E’stretto obbligo di tutti i confratelli proprietari radunarsi in Chiesa, dietro regolare invito scritto, affisso otto giorni prima e pubblicamente nei locali della Confraternita, per l'elezione del governo biennale. La mancanza d'invito nei modi e termini voluti porta nullità di elezione.
18. La Confraternita è soggetta alla vigilanza dell'Ordinario diocesano per quanto riguarda l'integrità della fede e dei costumi, l'osservanza della disciplina ecclesiastica e il settore amministrativo.
E' obbligo del Priore e degli Ufficiali proporre per loro successori, confratelli proprietari, i quali oltre alle condizioni volute nel Capo 3. par. I.,dei Capitoli di fondazioni debbono avere inoltre i seguenti requisiti:
A) Essere da tre anni iscritti al Sodalizio e non in mora con le multe e coi pagamenti annuali;
B) Non essere in lite vertente con la Congregazione o verso la stessa debitori dì qualsiasi somma, ed avere a suo tempo la Liberatoria dei Razionali e del Fiscale, se coprirono altre volte carica di amministratori;
C) Non debbono essere rissanti o pertubatori non pubblici concubini scandalosi od omicidi, condannati per furto e per qualsiasi altro reato infamante;
18. Nessuno potrà mai nominare per suo successore un Ufficiale Maggiore il Tesoriere in funzione, il quale non potendo in tale tempo aver dato il conto della gestione, manca della voluta Liberatoria.
19. Non è necessario annullare o modificare la terna presentata all'adunanza generale, se per caso contenga il nome di qualche confratello ineleggibile; essa può essere votata.
In ogni caso risultando eletto a qualsiasi carica, persona che non è nelle su espresse condizioni, tale persona, chiunque sia, si intende decaduta IPSO FACTO, da tale carica, a subentrerà in sua vece chi abbia dopo di essa riportato mag­giore numero di voti affermativi. Si procederà solo a nuova terna, qualora nessuno dei tre nominati risultasse eletto.
20. Prima che si proceda alla nomina dei nuovi amministratori il Priore presidente nominerà a discrezione quattro scrutatori, fra i confratelli più probi e dignitosi,dei quali due accompagneranno il Segretario e il Vice Segretario affinché le distribuzioni dei voti ai confratelli per le elezioni, sia fatta regolarmente; e gli altri due saranno addetti a ricevere nelle urne, i detti voti.
21. Gli scrutatori non debbono fare insinuazioni o coattare in alcun modo la libera volontà dei votanti. Tutte le elezioni avvenute per corruzione di voto, saranno nulle.
22. Le urne contenenti i voti saranno aperte dal Segretario alla presenza degli stessi scrutatori. Enumerati i voti affer­mativi, e i negativi, se ne prenderà nota in apposito registro. Quindi il Priore Presidente dichiarerà 1'esito della votazione e proclamerà gli eletti, che dovranno succedere al nuovo governo, sempre attenendosi alle disposizioni dì cui all'art; 20 del presente regolamento.
23. Un confratello proposto e non eletto ad una carica potrà essere proposto ed eletto ad altra maggiore o minore, comunque sia.
24. Mancando il Priore, per qualsiasi ragione, il diritto di nomina passa al primo Consultore, che tiene la Presidenza, e mancando anche il primo Consultore si passa al secondo.
Se manca qualcuno o tutte e due i Consultori, il Priore Presidente ne farà le veci con tutti i diritti che quelli possono avere.
Mancando tutti e tre gli Ufficiali Maggiori, la presidenza e il diritto di nomina per l'elezioni di tutto il governo, spetta al confratello più anziano, presente all’adunanza.
25. Gli eletti alla carica di Ufficiali Maggiori sono rite­nuti SUB GRAVI accettare il mandato conferito dalla maggioranza dell'assemblea. Rinunciando, incorreranno nelle pene stabilite dai capitoli di fondazione, e non potranno per quattro anni consecutivi prendere parte ad alcuna adunanza, od essere Rieletti in questo tempo a qualsiasi Ufficio.
26. Incorrerà nelle stesse pene e conseguentemente nella decadenza, L'Ufficiale che senza giustificati motivi non interverrà alle solite funzioni religiose e alle adunanze della Confraternita per due mesi continui; come incorrerà nelle stesse pene e nella decadenza l'Ufficiale che per qualunque ragione si asterrà, intervenendo, di occupare il posto che gli conferisce la carica.
27. In caso di rinuncia o di morte di alcuno dei nuovi eletti, subentrerà al posto il consocio che nell'elezione abbia dopo di quello riportato maggior numero di voti. Qualora nessuno degli altri due annotati nella terna abbia riportato voti af­fermativi da determinare l'elezione, si procederà a nuova
nomina. L'elezione, per causa di morte dovrà farsi, per atto di riguardo, almeno dopo un mese. Se poi questa morte avverrà nel nono o decimo mese di governo; il posto potrà rimanere anche vuoto, fino all'elezione dei nuovi Amministratori.
28. Il Priore ed i Consultori, eletti sempre a norma del capo 3. par. 2., eleggeranno di propria volontà il Segretario, il Vice Segretario, il Cappellano e l'organista, e due Razionali ed un Fiscale per la revisione della contabilità, che ordinariamente deve riguardare la precedente gestione. I Razionali ed il Fiscale debbono essere eletti fra i confratelli più probi e più di riguardo, ma che non siano parenti dei cessati amministratori fino al terzo grado DE IURE CIVILI. Non potranno essere eletti alla carica di Razionali e di Fiscale confratelli di alta Congregazione. Eleggeranno inoltre un Direttore e un Vice Direttore per il canto dell'Ufficio, due Sagrestani Maggiori e un proporzionato numero di Sagrestani Minori, di Maestri per le cerimonie, di infermieri comunicando tutto ciò all'assemblea nel giorno di Capodanno.
29. Terminate le pie Ufficiazioni nella mattina della domenica successiva al 26 Dicembre, il nuovo Priore assistito dai Consultori procederà alla nomina del Tesoriere, preponendo tre dei fratelli più probi e facoltosi per maggiore guarentigia della Confraternita, sempre attenendosi alle disposizioni del Regolamento all'uopo stabilite.
30. Il P. Spirituale può essere annualmente eletto dai confratelli, ma s'intende tacitamente confermato nella carica, quando nessuno dei confratelli nell'adunanza dalla domenica successiva al 26 Dicembre, chiederà nuova elezione. Qualora questa nuova elezione avvenga, il Priore proporrà prima la votazione per la conferma del Padre Spirituale in carica,e soltanto se questo ultimo non sarà confermato con maggioranza di voti, si procederà ad una nuova nomina.
31. In conformità del capo 4. par. 2. dei Capitoli, gli Ufficiali Maggiori non .potranno durare in carica più di due anni: ma se per il buon governo riconosciuto, si vorrà proporre la conferma di tutti o di alcuni di essi, questa conferma per due anni e non più, deve venire per acclamazione a viva voce NEMINE DISCREPANTE oppure per votazione segreta; ma in questo caso GIUSTA LA INVETERATA CONSUETUDINE i voti affermativi dovranno essere uguali a numero di due terzi. Qualora poi si vorrà la conferma di tutto il governo, l'acclamazione o la votazione dovrà come sopra farsi separatamente, cioè: prima per il Priore, poi per il Primo Consultore, quindi per il Secondo ed in ultimo per il Tesoriere, sempre però nei modi e con le condizioni sopra stabilite.
32. La proposta di conferma dovrà precedere sempre la presentazione della terna.
Gli Ufficiali scaduti, solo dopo due anni potranno essere rieletti a nuova carica, qualora abbiano sempre i requisiti voluti dai Capitoli e dal presente regolamento.
33. Gli Ufficiali Minori, cioè: Cappellano, Organista, direttori per il canto, sagrestani, maestri per le cerimonie,maestri dei novizi e gli infermieri, dipendendo dalla libera volontà del governo, potranno da questo essere o licenziati, a confermati a principio di anno nelle loro cariche, o mutati da una in un'altra diversa.
34. Qualora un Ufficiale Maggiore eletto e proclamato contro le disposizioni dell'art. 20, vorrà mantenersi capricciosamente in carica, difendendo a solo scopo di guadagnar tempo, la validità della sua elezione presso le competenti Autorità, tutte le spese che ne vorrà fare, andranno di suo conto. Prelevando somma alcuna per tale riguardo dalla cassa della Confraternita, non potrà essere rieletto mai più a qualsiasi carica, oltre che da qualunque confratello potrà essere denun­ciato all'Autorità Giudiziaria.

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Doveri degli Ufficiali Maggiori e Minori.

35. Il Priore, cui spetta a norma del Capo 3. par. 3. il governo della Congregazione, deve corrispondere all'altezza del suo ministero, e rendersi sotto qualsiasi riguardo l'esempio più
geniale delle più nobili e più belle virtù del cuore e dell’anima umana.
36. Le deliberazioni dell'assemblea generale concernenti lavori od acquisti non concedono: soltanto legale autorizzazione al governo del tempo, ma bensì a tutti gli altri successivi, finché si consegna integralmente lo scopo per cui vennero fatte.
Nell'impiego di mano d'opera od altro in caso di lavori, saranno sempre preferiti i confratelli, quando però motivi di maggiore utilità non consigliano gli Ufficiali Maggiori avvalersi di altri.
37. Potrà il Priore o chi ne fa le veci, imporre pena giusta disposizione del presente regolamento, e condonare anche a titolo di beneficenza qualche annualità a confratelli bisognosi.
Non potrà però condonare, anche a titolo di beneficenza, le multe per mancata vestizione nei funebri accompagnamenti, o in altra ritualità festiva d'obbligo, dal quale obbligo non è dispensato nessun confratello anche per, ragioni di forza maggiore. Si va esente di multa semplicemente nell'associazione funebre del proprio padre, del figlio o fratello o nel caso di occupazione gratuita e di qualunque genere per conto della Confraternita. E' dovere del Priore togliere o far togliere ogni abuso che potrà portare stabilmente onere, anche minimo, sia materiale sia morale, alla Confraternita.
38. Le domande di giubilazione per essere dispensati da qualsiasi tassa, meno quella delle multe, non possono essere provvedute isolatamente dagli Ufficiali Maggiori in carica, ma si richiede anche il parere della Commissione, che è formata nelle persone del detti Ufficiali, con l'assistenza degli altri ultimamente scaduti e di tutti gli ex Priori.
Le decisioni verranno registrate dal Segretario nel libro delle deliberazioni, coi motivi che le hanno determinate. La Commissione è convocata e presieduta dal Priore, o da chi ne fa. le veci, in giorno e ora di maggior convenienza.
39. Il Priore anche per le spese ordinarie, deve sentire il parere del Primo e Secondo Consultore, i quali in caso di assenza ne faranno le veci, precedendo sempre il Primo al Secondo.
40. Il tesoriere introiterà le oblazioni dei confratelli, delle consorelle e dei novizi, e annoterà tutto nel registro particolare che terrà presso di se, nonché nel libretto di ciascun confratello. Egli non potrà mai fare pagamento di sorta senza speciale mandato del Priore, o di chi per lui, e terrà in sua custodia tutti gli oggetti appartenenti alla Congregazione, oggetti che potrà in tutto o in parte anche affidare, sotto la sua responsabilità, ai Sagrestani Maggiori o Minori.
41. Il tesoriere è ancora responsabile del conto materiale della sua gestione. Egli deve rendere questo conto ai Razionali entro il mese di Gennaio. Mancando a ciò, senza giustificato motivo, resta privo di voce attiva e passiva, sarà cancellato dall'albo dai confratelli, senza poter essere più ammesso, oltre che potrà essere deferito al potere giudiziario.
42. Il Segretario dovrà tenere in buon ordine e custodire con ogni cura l'archivio della Congregazione; i suoi registri ed i documenti; la lista dei confratelli per ordine di anzianità quella degli Ufficiali scaduti ed il registro di coloro che sono privi di voce attiva e passiva, sospesi, cancellati od incorsi in altre punizioni.
43. Dovrà ancora il Segretario registrare le deliberazioni della confraternita e tenere con esattezza scrupolosa il registro degli introiti ed esiti, che dovrà mensilmente confrontare con quello del Tesoriere. Al termine del biennio il registro del Segretario sarà consegnato ai Razionali nominati per la contabilità. In caso di assenza verrà il Segretario sostituito con pari doveri dal Vice Segretario.
44. Tanto il Segretario che Vice Segretario dipendono dalla libera elezione del governo e potranno da questo, anche durante l'anno, essere dispensati dall'ufficio per qualsiasi ragione.
45. Il Fiscale, scelto come all'art. 29 è il rappresentante della Confraternita nella revisione dei conti. Le sue mansioni hanno la durata di un anno. Egli deve vigilare che si osservino le disposizioni analoghe per ogni partita di esito e di introito: deve presiedere le sessioni dei Razionali e sciogliere i dubbi in ogni controversia che potrà sorgere.
46. E' al solo Fiscale che ogni confratello potrà ricorrere in caso di opposizione o di possibili proteste contro le spese fatte dai cessati amministratori. Il Fiscale ne terrà quel conto che meglio crederà nella sua coscienza, sempre nell'interesse della giustizia e della Confraternita che rappresenta.
47. I Razionali, scelti, anche loro come all'art. 29, dovranno verificare l'annuale contabilità, oppure più contabilità se torna il caso.
Essi insieme al Fiscale daranno il loro parere circa le possibili significhe, o le Liberatorie ai singoli amministratori, significhe e Liberatorie che dovranno essere motivate con analoga relazione scritta nel libro e in fine di ciascuna contabilità esaminata. In caso di conflitto e di fatte opposizioni contro
dei cessati amministratori, i Razionali dovranno per ogni buona regola, invitare gli stessi ex amministratori, se crederanno addurre elementi di giustificazione, prima di dare il definitivo giudizio;
48. I Razionali e il Fiscale hanno il dovere di presentare la contabilità esaminata, o le contabilità, entro il termine di 20 giorni, computato da quello della consegna dei registri. Se in questo tempo non sapranno o non vorranno soddisfare all'incarico loro affidato, cadranno di diritto ed il nuovo governo della Confraternita dovrà nominare altri Razionali e altro Fiscale. Tale ufficio è semplicemente onorifico e perciò non va retribuito in alcun modo.
49. Contro il giudizio scritto e pubblicato dei Razionali e del Fiscale, in fatto di contabilità, si può soltanto fare ap­pello presso la Commissione Provinciale dì Beneficenza entro il termine di 20 giorni da quello duella pubblicazione dei conti. Passato tale termine, il giudizio dei Razionali e del Fiscali ha valore definitivo e diviene inappellabile.
50. Il Segretario leggerà pubblicamente ogni contabilità, in giorno di domenica, prima o dopo; le solite uffìciazioni della mattina, e segnerà il giorno in cui venne data lettura e pubblicazione ai confratelli.
51. I maestri per le cerimonie, nominati o confermati da ogni nuovo governo, debbono vigilare all'ordine e all'osservanza del grado di anzianità di benedizione, o di carica, sia nelle associazioni funebri, sia in altra ritualità festiva, massimamente nelle processioni del Corpus e della Titolare, nelle quali deve regnare il maggior decoro e la maggiore devozione.
52. Se alcun confratello nelle varie associazioni non vorrà ubbidire ai Maestri per le cerimonie, sarà cura e dovere di questi ultimi riferire l'insubordinazione al Priore che potrà punire la prima volta, il colpevole con la multa, ritirando il cartello come se non avesse fatto parte dell'associazione con l'abito della Confraternita. In caso di recidiva il colpevole potrà essere anche sospeso temporaneamente, a discrezione del Priore e dei Consultori
53. I Maestri dei novizi dovranno procurare che gli aspiranti confratelli in ogni funzione della Confraternita occupino un posto separato da quello dei fratelli proprietari.
54. Il Sagrestano maggiore dovrà avere cura speciale per gli arredi sacri e per gli altri effetti che gli potranno venire affidati dal Tesoriere. Deve assistere perciò all’inventario, tenere pronti gli arredi che bisognano nelle varie uffici azioni e soddisfare con la più possibile sollecitudine a quanto occorre nei funeri dei singoli confratelli, delle consorelle e dei novizi.
55. I Sagrestani minori dovranno per tempo presentarsi in Chiesa nei giorni festivi, curare la pulizia e quanto altro occorre in Congregazione sempre sotto la dipendenza del Sagrestano maggiore; dovranno dare i segni con la campana nelle ore stabilite, e vestirsi con le insegne della congregazione nelle terze domeniche, per accompagnare il SS.mo nella processione in Chiesa o nell’ambito di essa. Per tale servizi non è dovuto stipendio alcuno, né al sagrestano maggiore, né ai minori, tranne qualche attenzione nelle circostanze d’uso.
56. Sarà ancora dovere dei sagrestani assistere per turno ogni volta che si renderà necessaria l’opera loro alla costruzione del parato, e tutti poi nella festa della Titolare compresa la novena e l’ottava, nonché la novena e la festività dell’otto settembre e del quattro novembre nella quale ultima data ha luogo la commemorazione dei fratelli defunti. Per i lavori del parato sarà loro data la giusta mercede giornaliera.
57. I sagrestani maggiori e minori sono tenuti al massimo rispetto e all’ubbidienza verso gli Ufficiali Maggiori ed ecclesiastici, specialmente verso il Padre Spirituale.
58. Gli infermieri dovranno con amorevolezza prestarsi agli atti di beneficienza e rendere conto agli ufficiali di stato di confratelli indigenti gli opportuni materiali di soccorsi, massimamente in caso di sventura.
59. La confraternita ha il suo Padre Spirituale o Assistente Ecclesiastico.
60. Il Padre Spirituale è nominato dal Vescovo diocesano, tenendo conto di una terna di nomi presentata dal Seggio Priorale.
61. Il P. Spirituale cura la vita spirituale dei confratelli, particolarmente mediante la catechesi sistematica, utilizzando, a questo fine i tridui, le novene, il tempo quaresimale, il mese di maggio ecc.
62. Spetta al Priore, od a chi ne fa le veci, convocare e presiedere tutte le adunanze che dovranno avere luogo in giorno di domenica, tranne i casi di urgenza. L’invito che dovrà indicare l'oggetto della convocazione, deve essere firmato dal Priore ed affisso in sagrestia otto giorni prima. In caso contrario la convocazione è fuori legge, e saranno nulle tutte le deliberazioni prese, eccettuate sempre il caso di conosciuta urgenza. La prima adunanza dell'anno è sempre quella che ha luogo il 26 Dicembre, come al Capo 3 par. I. dei capitoli di fondazione; le altre avranno a seconda delle circostanze, per il buono andamento della Confraternita.
63. Le deliberazioni per qualunque oggetto, non potranno essere rese per alzata e seduta, ma sempre per votazione segreta. A parità di voti affermativi e negativi, ogni proposta s'intende respinta.
64. Nelle adunanze nessun confratello dovrà rendersi molesto come che sia, e no può parlare senza avere ottenuto prima la parola. Tutte le possibili osservazioni od opposizioni, potranno
a richiesta venir registrate, per riassunto, o integralmente nei processi verbali delle deliberazioni.
65. Il Priore e conseguentemente i Consultori non potranno svolgere o prendere iniziativa alcuna nella Confraternita, per cose che concernono interessi propri, o di propri parenti fino al terzo grado DE IURE CIVILI. La violazione di questa legge, oltre la nullità del deliberato, porta l'immediata decadenza dalla carica e per conseguenza la inelegibilità a qualsiasi altra per lo spazio di tre anni.
66. Ogni deliberazione scritta dal Segretario nell'apposito libro dovrà essere per copia conforme pubblicata all'albo pretorio nel primo giorno di festa successivo a quello della data. Ogni confratello ha diritto di prenderne visione, ed anche copia, la quale dovrà essere rilasciata e sottoscritta dal Segretario, nei modi dovuti per la legalità. Tale visione di documenti può avvenire soltanto nella Sagrestia della Confraternita.
67. E’assolutamente vietato affidare libri che riguardano o contengono deliberati della Confraternita a qualsiasi individuo, sia anche confratello della medesima.

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Dei Diritti.

68. Ogni iscritto alla Confraternita gode dei diritti o privilegi spirituali e temporali; i primi sono contemplati nel Regolamento degli associati; i secondi sono contemplati in questo e nei capitoli di fondazione.
69. E’ confratello proprietario chi dopo la benedizione dell'abito corrisponde alle volontarie oblazioni annuali per la festa, e soddisfa pienamente al pagamento delle multe, quando non
interviene con l'abito della Confraternita alle associazioni funebri o in altra ritualità religiosa di obbligo.
70. Ogni confratello proprietario, che si trova in piena regola con le suddette disposizioni, ha diritto di voto nelle adunanze, di parola nelle discussioni, ed il privilegio di occupare cariche.
71. E' confratello onorario colui che semplicemente concorre con le oblazioni annuali, senza essere soggetto al pagamento di multe. Il confratello onorario non ha diritto di voto o di parole nelle adunanze, e non può coprire carica alcuna, nemmeno onorifica, come quella di revisore di contabilità o di Fiscale.
72. Le consorelle ed i novizi godono soltanto diritto spirituale
e non temporali.

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Delle pene in generale.

73. Contro i trasgressori dei capitoli di fondazione e del Regolamento possono essere inflitte pene, che variano dal pubblico richiamo alla sospensione, o all'espulsione, a seconda della gravità, più o meno della mancanza commessa.
74. Il richiamo pubblico potrà essere inflitto dal Priore al Confratello, che viene meno all'ubbidienza e al rispetto verso i superiori. La sospensione sarà inflitta dal Priore e dai Consultori, anche per provata disubbidienza, massimamente quando questa porta delle possibili conseguenze dannose a qualche confratello, o alla congregazione in generale senza giustificati
motivi.
75. E’ passibile anche di sospensione chi si permetta in modo alcuno turbare l'ordine e la serenità nelle adunanze, o con atti e parole sconvenienti viola il decoro delle funzioni o delle pubbliche processioni.
76. L’espulsione viene decisa su proposta di qualunque confratello in assemblea generale all'uopo convocata a maggioranza dei voti. Determinano tale pena l’incorreggibilità, l'abituale e pubblica ubriachezza, la condanna per furto o attentato al buon costume, in qualsiasi modo, il concubinato pubblico ed il pubblico dileggio alla dignità e al rispetto verso le varie istituzioni e verso il culto religioso, specialmente se tale dileggio viene aggravato dall'uso di vesti, paramenti o oggetti sacri in divertimenti pubblici o privati.
77. Il confratello colpito di sospensione, la quale può estendersi fino a sei mesi, è privato in questo tempo di voce attiva e passiva, è privato del diritto alle cariche, e nelle varie processioni dovrà occupare il primo posto dopo lo stendardo o dopo la croce. In caso di morte però godrà ogni diritto che gli compete .
78. La sospensione sarà inflitta dal governo della Congregazione fra lo spazio di 15 giorni da quello della mancanza commessa, sarà partecipata all’interessato con lettera ufficiale e sarà fatta nota ai confratelli per mezzo d'apposito cartello affisso in sagrestia. Tale sospensione potrà essere anche condannata, quando il fratello manchevole avrà fatto al Priore atto di sottomissione, e promessa formale di attenersi strettamente in prosieguo a tutte le disposizioni dello statuto e del Regolamento. Anche di ciò si dovrà dare avviso ai confratelli nel modo come di sopra. Il confratello sospeso, per tre volte in un anno potrà essere espulso.
79. L’espulsione dovrà notificarsi all'interessato a alle altre Confraternite locali, con i motivi che la determinarono.
Gli espulsi potranno però essere riammessi, dietro loro doman­da,, dopo un anno, qualora abbiano fatto prima adeguata ammenda e abbiano serbato nel frattempo buona condotta morale, le domande di riammissione dovranno essere provvedute a maggioranza di voti affermativi , dall’assemblea generale .
80. Anche gli Ecclesiastici e gli ufficiali minori potranno esseri sospesi temporaneamente, o definitivamente licenziati. Il Padre Spirituale potrà essere richiamato privatamente, mancando a qualcuno dei suoi doveri di cui al capo 4 par. 3., dei capitoli di fondazione. Potrà essere anche durante l'anno licenziato definitivamente, se per provvedimenti dell'Autorità Ecclesiastica, non può mettere in pratica le sue mansioni.
81. Il Cappellano e l'Organista potranno essere richiamati, nel caso si renderanno la prima volta assenti, senza giustificati motivi, alle funzioni che celebrerà la confraternita.
Ripetendosi tale mancanza, o mostrandosi l'uno o l'altro non rispondenti volontariamente all'ufficio che rivestono, secondo la natura e la forma che è solito o si vuoi dare alle dette funzioni, potranno dal governo essere anche definitivamente licenziati.
82. La semplice sospensione non apporta per gli Ufficiali salariati ritenuta alcuna di stipendio: il licenziamento porta che l'individuo colpito debba godere soltanto dello stipendio fino al giorno del licenziamento.
83. Tutti gli altri Ufficiali Minori, o qualcuno di essi, potranno essere sospesi o rimossi dall'Ufficio, sempre che di questo se ne renderanno immeritevoli per gravi mancanze.
84. Il Priore prima di infliggere qualsiasi pena, dovrà ponderare le ragioni che lo spingono all'adempimento dei suoi doveri, prendendo all’occorrenza consiglio da persone probe e prudenti; ed evitando ogni capriccio e abuso di autorità.

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Ordine in Chiesa e nelle processioni.

85. Sarà stretto obbligo degli Ufficiali in carica e di quelli scaduti occupare durante le ufficiazioni della Confraternita in Chiesa il posto che a ciascuno compete per ragioni di decoro e di dignità. Tutti gli altri confratelli dovranno aver posto nella navata della Chiesa, posto che sarà sempre distinto da quello dei novizi.
86. Nelle processioni per festa e nelle associazioni funebri si terrà l'ordine seguente;
A) Confratelli proprietari per ordine di anzianità di benedizione.
B) Ex Priori.
C) Direttori del Canto in carica. Tesoriere. Consultori e Priore ultimamente scaduti.
D) Ufficiali in carica.
Gli Ufficiali Maggiori e Minori degli altri anni, eccetto gli ex Priori, occuperanno il posto che compete a ciascuno secondo l'anzianità di benedizione.
Il Vice Tesoriere e il Vice Segretario, in via di eccezione e per ragioni di servizio, potranno occupare posto accanto agli Ufficiali in carica.
87. Sarà anche obbligo dei Maestri per le cerimonie assegnare il posto a qualche forestiero o Ufficiale di altra confraternita, che vorrà intervenire alle funzioni che si celebrano, secondo le diverse festività.
88. Nelle processioni in cui avranno luogo delle cantilene, i Direttori del canto ed i cantori prenderanno posto ove questi crederanno di maggiore opportunità, perchè il canto si compia ordinatamente. In tali casi i Maestri delle cerimonie dipenderanno più dal Direttore del canto, che dal Priore.
89. Sarà ancora cura e dovere dei Maestri delle cerimonie Designare i confratelli che debbono portare lo stendardo, la Statua, il baldacchino e le lanterne nelle precessioni. In mancanza di Maestri per le cerimonie, l'ordine sarà tenuto da persona incaricata a ciò dal Priore o da chi ne fa le veci.

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Del Canto.

90. IL Direttore del canto dovrà con zelo occuparsi di tutto ciò che riguarda questa parte di servizio. In assenza del Direttore, subentra il Vice Direttore ed in assenza di tutti e due, il cantore più anziano. Egli designerà i cantori per l'invitatorio, per i versetti e per i responsorii e quelli per le lezioni, secondo le varie occorrenze di festività.
91. Le lezioni nelle feste solenni verranno cantate da cantori anziani e sempre con l'ordine dovuto di anzianità. Lo stesso si praticherà nelle funzioni funebri.
92. L'anzianità per il canto è determinata come appresso:
A) Priore, Consultori e Tesoriere in carica.
B) Ex Priori per ordine di data nella carica.
C) Direttore e Vice Direttore per il canto.
D) Segretario, Vice Segretario e Vice Tesoriere.
E) Fratelli cantori per ordine di anzianità di benedizione.
Nelle feste semplici potranno cantare anche i Novizi.
93. Tutti coloro che senza giustificati motivi si rifiuteranno all'invito del Direttore o dal Vice Direttore, saranno puniti a norma degli articoli 76, 77, 80, del presente Regolamento.

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Diritti ed Onoranze in vita ed in morte dei diversi confratelli.

94. Il confratello bisognoso, dietro rapporto degli infermieri, gode diritto a sovvenzioni che meglio si potrà dalla Confraternita. In caso di grave malattia o disgrazia e dietro richiesta al Priore, ciascuno ha diritto alla pubblica preghiera, con l'intervento del Cappellano e dell’Organista. Se la preghiera riguarda Ufficiale in carica, o ex Priore, o Sacerdote confratello, si farà con l'immagine della Titolare Svelata e numero 30 candele accese.
95. L’Ufficiale Ecclesiastico in carica e l'ex P. Spirituale, ove siano confratelli proprietari, avranno in morte, oltre l’associazione funebre obbligatoria:
A) Il tumulo in Chiesa nelle funzioni, presente cadavere;
B) Un ufficio dì I° classe con le lezioni cantate dagli Ufficiali Ecclesiastici, in giorno da determinarsi dal P. Spirituale. Questo funerale s'intende in congregazione ed in tale occorrenza sarà messo avanti l'altare maggiore, il catafalco, il drappo nero, il teschio, ed i paramenti Sacerdotali, e saranno in tutto accese N. 50 candele.
96. Il Priore in carica e l'ex Priore, in caso di morte, oltre all’ accompagnamento obbligatorio per parte di tutti i confratelli, avranno la seguente onoranza:
A) Nell'accompagnamento funebre dalla casa alla Chiesa e da questa al camposanto, quattro ex priori porteranno i ceri accesi ai lati del cadavere.
97. Nella morte di Ufficiali Maggiori in carica, gli Ufficiali ecclesiastici o di ex Priori, malgrado non sia obbligatorio 1'accompagnamento per parte dei confratelli con le insegne fino al cimitero, è obbligo del Governo per maggior decoro della funebre cerimonia, farne intervenire un conveniente numero, anche a pagamento.
98. Morendo un Consultore o Tesoriere in carica o un ex Consultore o ex Tesoriere, oltre 1'accompagnamento obbligatorio, avrà la seguente onoranza:
A) Dalla casa alla Chiesa, quattro ex Consultori, o ex Tesorieri porteranno i ceri accesi ai lati del cadavere.
99. Nella morte degli Ufficiali minori, cioè Segretario e Vice Segretario, Vice Tesoriere Maestri per le cerimonie, dei novizi, Sagrestani Maggiori, se in carica, si avranno le seguenti onorificenze:
A) Accompagnamento obbligatorio dalla casa alla Chiesa.
B) Ufficio di II° classe in Congregazione e N.20 candele in tutto.
100. Ogni confratello proprietario oltre 1'accompagnamento obbligatorio avrà un ufficio commemorativo di terza classe con N. 4 ceri intorno al panno nero. Se sarà stato abitualmente
assiduo alle cerimonie e ufficiazioni che celebra la Confraternita o se cantore dell’ufficio, questo invece sarà di seconda classe.
101. E' proibito alle famigli dei confratelli defunti aggiungere di proprio qualsiasi cosa, per rendere più solenne la commemorazione in Congregazione.

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ESORTAZIONE.

SONO CHIAMATI TUTTI GLI UFFICIALI MAGGIORI, MINORI ED ECCLESIASTICI, NONCHE’ I FRATELLI TUTTI PRESENTI E FUTURI, ALL'ESATTA E FEDELE OSSERVANZA DI QUANTO VIENE COMANDATO NEI CAPITOLI DI FONDAZIONE E NEL REGOLAMENTO. SI RICORDA CHE DA QUESTA OSSERVANZA DIPENDE TUTTO IL BENE MATERIALE E MORALE DELLA CONGREGAZIONE, VERSO LA QUALE NE FECERO SOLENNE PROMESSA, PRINCIPALMENTE PER ONORE E GLORIA DELLA VERGINE SS .MA.
GLI UFFICIALI MAGGIORI BADINO EZIANDIO. CHE L’AMMINISTRAZIONE SIA ESATTA E SCRUPOLOSA, E CHE FALSANDO LA LORO MISSIONE COME CHE SIA, GRANDE E’ LA RESPONSABILITA’ CHE ASSUMONO, SIA DI FRONTE AGLI ALTRI CONFRATELLI, SIA DI FRONTE A DIO.
NULLA MAI SI POTRA’ MUTARE OD AGGIUNGERE A QUESTE E A TUTTE LE ALTRE LEGGI CHE GOVERNANO LA CONFRATERNITA, SENZA RICONOSCIUTA RAGIONE DI NECESSITA'; NEL QUALE CASO OGNI MODIFICA PERCHE' VADA IN VIGORE, DOVRA’ SEMPRE ESSERE PRIMA APPROVATA DALLE COMPETENTI AUTORITA’.

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