2. Finalità | 6. Il Priore | |
3. Organizzazione | 7. Il Padre Spirituale | |
4. Assemblea | 8. Vigilanza sulla Confraternita |
Art. 1
1) E' eretta canonicamente nella Parrocchia di Maria SS. in cielo di Serra San Bruno (Spinetto) la Confraternita sotto il titolo "Confraternita Maria SS. Assunta in Cielo" (Spinetto).
2) La Confraternita di Maria SS. Assunta in Cielo -Spinetto- è un'associazione di fedeli laici, uomini e donne, i quali si propongono di fare insieme un cammino di fede, che comprende l'assiduo ascolto della Parola, la partecipazione ai sacramenti e la testimonianza della vita.
Art. 2
1) La Confraternita ha come finalità:
a) l'Evangelizzazione;
b) l'incremento del culto pubblico verso Maria SS. Assunta in Cielo;
e) le attività caritative.
La Confraternita farà tutto questo in sintonia con i centri pastorali diocesani, la
forania e la Parrocchia, dai quali riceverà aiuto e sostegno.
Art. 3
1) II presente Statuto tiene in considerazione la ecclesiologia del Vat. II, il codice di diritto canonico e le normative emanate dall'Ordinario Diocesano e anche le tradizioni proprie, purché non contrarie alle leggi generali e particolari della Chiesa.
2) Lo Statuto, come la sua revisione e il suo cambiamento, necessita dell'approvazione dell'Ordinario Diocesano (Can. 314, 322, 2)
Art. 4
1) Qualsiasi fedele laico, uomo o donna, per essere validamente accolto nella
Confraternita, deve presentare domanda scritta al Priore e possedere i seguenti
requisiti:
- abbia almeno 16 anni;
- abbia ricevuto tutti i Sacramenti della iniziazione cristiana;
- non faccia parte di sette condannate dalla Chiesa;
- non abbia pubblicamente abbandonato la fede;
- non si sia allontanato dalla Comunione Ecclesiale;
- non sia irretito da scomunica inflitta o dichiarata;
- sia di buona condotta morale e religiosa.
2) I membri del sodalizio si distinguono in Proprietari e Onorari. I Proprietari godono di tutti i diritti ivi compreso quello del voto attivo e passivo dopo un anno di noviziato a partire dalla data di iscrizione al sodalizio e sono soggetti a tutti i doveri previsti dallo Statuto; gli Onorari, invece, si impegnano a vivere nello spirito della Confraternita e fruiscono dei benefìci spirituali della medesima
3) I membri Proprietari non potranno accedere a cariche elettive se non dopo il compimento del diciottesimo anno di età.
4) Può essere accolto nella Confraternita come aspirante novizio anche il fedele laico, uomo o donna, con meno di 16 anni, che però possegga tutti i requisiti di cui al 1° comma.
5) Coloro che, dopo essere stati legittimamente associati, aderiscono a sette condannate dalla Chiesa o abbandonano pubblicamente la fede o si allontanano dalla Comunione Ecclesiale o vengono irretiti da scomunica inflitta o dichiarata o danno scandalo, premessa l'ammonizione del Priore e del Padre Spirituale, vengono dimessi, salvo il diritto di ricorso all'Ordinario Diocesano.
6) I Confratelli Proprietari, ed i novizi dovranno pagare oltre alla retta annuale una tassa di entratura secondo l'età e le condizioni prescritte dal regolamento interno della Confraternita, mentre i confratelli onorari pagheranno una tassa inferiore. Qualsiasi iscrizione fatta nel non rispetto delle presenti norme statutarie e di quelle regolamentari è nulla.
ART. 5
La Confraternita si compone dei seguenti organi:
- Assemblea
- Seggio priorale
- Priore.
ART. 6
1) L'assemblea è composta dai Confratelli proprietari validamente associati e convocati in adunanza ordinaria o straordinaria.
2) Le adunanze ordinarie saranno periodiche e saranno indette con un o.d.g. riguardante la vita e l'attività dell'Associazione e lo svolgimento delle elezioni alla scadenza Statutaria. Una tra queste, a fine anno, sarà utilizzata per ascoltare e discutere la relazione sull'Attività Spirituale e pastorale del sodalizio e il bilancio amministrativo, preventivo e consuntivo annuale.
3) Le adunanze straordinarie sono quelle che avranno luogo quando speciali interessi (motivi) per il buon andamento della Confraternita lo richiedono a giudizio del seggio; oppure se almeno un quinto dei confratelli in regola ne farà domanda scritta al Priore, indicandone l'oggetto da discutere. Spetta al Priore fissare il giorno e l'ora della convocazione dell' assemblea che dovrà aver luogo non oltre il ventesimo giorno dalla richiesta.
Ogni convocazione deve essere preceduta dal tempestivo avviso all'Ordinario Diocesano, in via giuridica, rimanendo nulla in caso contrario, qualsiasi deliberazione.
ART. 7
1) Il Seggio Priorale è composto dal Priore, dal 1° e 2° Assistente , dal Tesoriere, dal Segretario.
2) Il Seggio Priorale viene eletto dall'assemblea secondo le norme e le consuetudini vigenti nella Confraternita di seguito descritti; fermo restando con l'obbligo giuridico la segretezza e la libertà di voto. E' obbligo de! Priore e degli Assistenti uscenti, d'accordo col Padre Spirituale, di proporre, l'un dopo l'altro, la terna dei loro rispettivi successori nella persona di Confratelli probi, timorati di Dio, frequentatori dei Santi Sacramenti.
Inoltre debbono essere, da almeno tre anni iscritti alla Confraternita; non analfabeti; non parenti fino al secondo grado Ecclesiastico con colui che fa la nomina; non in lite vertente con la Confraternita, o di essa debitori se altra volta occuparono cariche; non in mora coi pagamenti annuali al tempo della elezione fino al terzo anno incluso; non rissosi o perturbatori; pubblici concubini o bestemmiatori; scandalosi od omicidi; condannati dalla legge per reati gravi o infamanti.
3) Mancando il Priore per qualsiasi ragione, il diritto di nomina passa al primo Assistente che tiene la presidenza; ed in assenza anche di questo passa al secondo. Mancando uno o entrambi gli Assistenti, il Priore presidente procede alla nomina dei candidati al seggio. Mancando tutti e tre gli Officiali Maggiori, la presidenza ed il diritto di nomina per l'elezione dell'intero seggio, spettano al confratello presente più anziano per iscrizione.
4) Si stabilisce che avvenuta l'elezione degli Officiali Maggiori, dal nuovo Priore si procederà, unito ai nuovi Assistenti, alla terna per la nomina del nuovo Tesoriere, proponendo tre Confratelli aventi i requisiti di cui all'art. 4. Indi viene chiamato, a discrezione del seggio, il Segretario ed il Vice, nonché il vice Tesoriere; due razionali ed un fiscale non parenti del seggio precedente fino al secondo grado ecclesiastico; un Maestro di cerimonie, un Maestro dei novizi e un Sagrestano Maggiore, dando annuncio alla Confraternita a principio d'anno, per fissare quindi la relativa tabella delle cariche generali.
5) Il Seggio Priorale è rieleggibile qualora, al principio della stessa seduta, almeno un quinto dei Confratelli in regola, per tutti o per qualcuno del Seggio uscente, faranno domanda scritta e la domanda sarà accettata dall'Assemblea con una votazione seguita in ragione di due terzi dei votanti presenti, mentre le elezioni di prima nomina, sono decise a maggioranza di voti sugli intervenuti.
6) In caso di rinuncia o di morte di alcuno degli Officiali Maggiori, subentrerà al posto vacante chi nelle elezioni aveva, dopo di quello, riportato maggior numero di voti. Qualora nessuno dei due primi abbia riportato il numero di voti determinanti l'elezione, si procederà a nuova nomina, sempre che la rinuncia o la morte non avvenga nell'ultimo mese del biennio.
7) I Candidati saranno dichiarati eletti se avranno riportato la metà più uno dei voti degli intervenuti e quella dei due terzi sui votanti per la conferma. L'avvenuta elezione avrà validità dopo la necessaria conferma dell'Ordinario Diocesano.
Restano in carica per un periodo di due anni e se confermati per altri due.
8) Ha i seguenti compiti:
- promuovere e salvaguardare le finalità proprie della Confraternita;
- redigere i verbali, il bilancio consuntivo e preventivo;
- mantenere, amministrare e sviluppare il patrimonio del Sodalizio.
Art. 8
1) Il Priore è il legale rappresentante della Confraternita.
2) Al Priore spettano i seguenti compiti:
- convocare e presiedere l'Assemblea ed il Seggio Priorale;
- ricevere le domande di ammissione al Sodalizio e discuterle con il Seggio Priorale, sentito il Padre Spirituale;
- ammonire i Confratelli il cui comportamento non è consono alle norme statutarie;
- firmare i verbali unitamente al Segretario;
- redigere la relazione annuale sulla vita Spirituale e l'attività Pastorale del Sodalizio;
- chiedere la preventiva autorizzazione all'Ordinario Diocesano per stare in giudizio contro terzi.
3) L'Ordinario Diocesano, per giusta causa, può rimuovere il Priore dopo averlo, però, sentito e aver sentito gli Officiali Maggiori nonché il Padre Spirituale.
Art. 9
Il primo Assistente ha funzioni di Vicario. Non può, però, stare in giudizio contro terzi.
Art. 10
Il Segretario ha i seguenti compiti:
- inviare per iscritto ai Confratelli, almeno una settimana prima, la convocazione del Priore con relativo o.d.g.;
- redigere i verbali delle sedute del Seggio Priorale e dell'Assemblea e firmarli unitamente al Priore;
- custodire l'archivio e la corrispondenza;
- far pervenire all'Ordinario Diocesano la relazione annuale sulla vita spirituale e l'attività pastorale della Confraternita vistata dal Parroco;
- trasmette al C.D.A.E. il bilancio preventivo e consuntivo contestualmente, entro il 15 Febbraio di ogni anno.
Art. 11
1) Il Tesoriere è responsabile di quanto gli viene consegnato con apposito verbale (denaro, titoli, libretti bancari o postali, preziosi ecc.).
2) E' l'unico consegnatario degli incassi comunque pervenuti alla Confraternita.
3) Ha l'obbligo di depositare le somme ricevute presso il prescelto Istituto di Credito e di registrare negli appositi libri contabili, incassi e pagamenti.
4) Qualunque spesa richiede l'autorizzazione del Priore.
Art. 12
1) La Confraternita ha il suo Padre Spirituale o Assistente Ecclesiastico.
2) E’ nominato dall'Ordinario Diocesano, tenendo conto di una terna di nomi presentati dal Seggio Priorale d'accordo col Parroco.
3) Cura la vita Spirituale dei Confratelli, particolarmente mediante la Catechesi sistematica, utilizzando, a questo fine, i tridui, le novene, il tempo quaresimale, il mese di Maggio ecc.
Art. 13
La Confraternita è soggetta alla vigilanza dell'Ordinario Diocesano per quanto riguarda l'integrità della fede e dei costumi, l'osservanza della disciplina ecclesiastica e il settore amministrativo.
Art. 14
La Confraternita redigerà un suo regolamento interno particolare attuativo dello statuto.