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Statistiche

CAPITOLI DI FONDAZIONE

Capitoli di fondazione da osservarsi dai Fratelli della Congregazionedi Maria Vergine Assunta in Cielo, Eretta nel 1783 nella Chiesa di Spinetto Serra San Bruno.

CAPO 1 CAPO 3
CAPO 2 CAPO 4

 

CAPO I.

I - Si esortano tutti i fratelli presenti e futuri avere a cuore il S. Timore di Dio, e il servizio di Maria SS.ma, sotto la cui protezione tutti noi fratelli presenti, ed in nome dei futuri, professiamo stare fino all'ultimo di nostra vita, praticando quell'umiltà, carità ed ubbidienza con tutti e specialmente con gli Ufficiali Maggiori e Minori, nonché coi. fratelli di nostra Congregazione, nella quale non deve mai esservi vanità di precedenza o gara d'uffici, ma una sola volontà come fratelli in Cristo.

II - Ogni fratello che sarà ammesso in Congregazione, deve vestirsi di sacco a forma di penitente, cioè con abito bianco e rocchetto celeste, benedetto dal Padre Spirituale, col quale deve intervenire alle processione di rito ed a quelle che si fanno dal Clero per i fratelli defunti. Entrando novizi si debbono ricevere a maggioranza di voti. Tali novizi non debbono avere meno di anni 14, e non debbono essere né discoli, né giocatori, né bestemmiatori o di mal costume. Ricevuto chi. sarà il novizio, deve stare in luogo sperato da quello dei fratelli e sotto la cura del Maestro dei novizi per lo spazio di un anno e fino a tanto che non farà professione. Il nome e cognome dei fratelli e dei novizi si deve scrivere per anzianità in una tabella, per essere a conoscenza di tutti.

III - Ogni qual volta si darà il segno con la campana, specialmente in giorno di festa, per processione od esequie di alcuno fratello defunto, si debbono congregare tutti per le opere di pietà, che saranno imposte dagli Ufficiali Maggiori o dal Padre Spirituale.

Ciò si raccomanda principalmente per la Santa, Messa, che si celebrerà in Congregazione dal Padre Spirituale o dal Cappellano, ogni mattina di festa, applicando per tutti i fratelli vivi e morti. Questa Congregazione, è indipendente e separata dalla Congregazione sotto il medesimo titolo; eretta nella Chiesa di S. Giovanni.

Degli effetti, sacri o profani, esistenti in essa se ne faccia ogni anno l'inventario dai Componenti il Governo dì ciascuna gestione.

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CAPO II.

I - Sarà obbligo del Priore, dei Consultori e dei fratelli tutti di far celebrare in Congregazione la festività di Maria SS.ma Assunta in Cielo, Titolare e Protettrice di detta Congregazione, nel 15 Agosto, giorno commemorativo della sua gloriosa Assunzione, ed accompagnare la processione
insieme col Clero, tutti vestiti dell'abito della Confraternita e coi ceri accesi.

II - Si esortano ancora tutti i fratelli presenti e futuri di accompagnare il SS. Sacramento nella Chiesa dove si erige detta Congregazione, con devozione e riverenza, vestiti con l'abito e coi ceri accesi, non solo nelle processioni del CORPUS DOMINI, ma ancora nelle terze domeniche di ciascun mese e nelle ritualità religiose della Settimana Santa.

III - I fratelli e i novizi debbono inviolabilmente confessarsi e comunicarsi ogni prima e terza domenica del mese, ed ogni fratello o novizio mancando per tre volte alla Confessione e Comunione, o mancando in Confraternita,va ammonito dal Padre Spirituale. Perdurando nella stessa mancanza, il Priore ed i Consultori dovranno prendere ogni mezzo proprio per imporre la pena dovuta.. Non riuscendo questa proficua, il manchevole può essere cancellato dalla Tabella come incorreggibile.. Non si intenda però mancanza, se il fratello o novizio, sia legittimamente impedito; o fuori paese, nel quale caso deve essere inteso il Priore della Congregazione, per mezzo di qualche congiunto, o amico del fratello o novizio assente.

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CAPO III.

I - Si stabilisce che il 26 dicembre, dopo pranzo, si dia il segno con la campana, a ciò tutti i fratelli si congregassero allo scopo di eleggere il governo per il nuovo anno, nominando il Priore tre fratelli i più probi, scribenti e timorati di Dio, ma non siano parenti di esso fino al terzo grado DE IURE CIVILI. Dati i voti dal Segretario con l'assistenza di due fratelli, si raccoglieranno poi in due urne.

Si conteranno tutti i voti inclusivi ed esclusivi in presenza degli Ufficiali, notando il numero di essi in un foglio. Chi dei tre nominati otterrà maggior numero di voti affermativi, cioè oltre la metà dei congregati, resterà eletto Priore. Se mai vi sarà parità di voti, il più antico dei tre fratelli nella Congregazione resterà eletto.

Se tutti e tre saranno esclusi, si farà nuova, nomina, e si praticherà lo stesso, finche non si abbia canonicamente l'elezione. Lo stesso si praticherà dai Consultori per l'elezione di quei che dovranno sostituirli nella carica.

II - Succeduta con quiete l'elezione la domenica immediata, il novello Priore coi due Consultori, eleggerà a sua scelta un Segretario, a poi in Congregazione farà i nomi di tre fratelli probi e facoltosi,uno dei quali, dopo la votazione.

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CAPO IV.

I - Si stabilisce che in Congregazione non si debbono introdurre pagamenti di sorta alcuna; ogni elemosina dipende dalla libera volontà dei fratelli dei novizi e devoti; il Tesoriere riceverà tali elemosine e le annoterà in un libretto che terrà presso di se.

Il Tesoriere, terminato l'anno del suo ufficio, dovrà rendere conto, secondo il prescritto del concordato, ai Razionali ed al Fiscale troveranno giusta e sincera la contabilità, daranno al Tesoriere la liberatoria. Il Tesoriere niente deve spendere senza il mandato del Priore o dei Consultori, nella assenza del Priore. La contabilità deve essere presentata fra lo spazio di un mese. Mancando nel conto, o non presentandolo il Tesoriere sarà cancellato dal numero dei fratelli,precedenti voti.

II - Tutti gli Ufficiali Maggiori e minori non debbono durare nel rispettivo impiego più di un anno. Morendo INFRA ANNUM qualche Ufficiale Maggiore subentra nella carica l'altro dei tre che riportò maggiore numero di voti affermativi, dopo del defunto. Passati due anni potranno essere rieletti alla carica di Priore, di Consultore o di Tesoriere. Se poi per il buon governo fatto dagli Ufficiali Maggiori, si vogliono tutti o semplicemente qualcheduno di essi confermare per un altro anno solamente, debba ciò farsi per viva voce NEMINE DISCEPANTE ed eseguire il Reale Stabilimenti dell'anno 1742. Riguardo poi quelli che debbono essere eletti amministratori, Tesoriere o Razionali della Congregazione, non siano debitori della medesima, né consanguinei o affini del terzo grado DE IURE CIVILI a colui che fa la nomina.

Il Tesoriere per essere prosciolto da ogni obbligo verso la Congregazione, deve avere la Liberatoria dei Razionali e del Fiscale.

III – Il Padre Spirituale, come sopra eletto è amovibile ad NUTUM dai fratelli stessi dopo l'anno di sua carica.

La sua incombenza sarà di sermocinare celebrare in Congregazione, e avviare i fratelli all'esercito della virtù, senza ingerirsi punto nelle temporalità della Congregazione,

Per tale opera si assegni un corrispondente ed onesto stipendio e lo stesso si pratichi per il Cappellano e per l'organista.

RISERVE DEL REGIO CONSULTORE
Della Reale Camera di S.Chiara
che concede alle su scritte Regole.
REALE ASSENSO

1. Nell’esequie ed altra funzione resta sempre salvo il diritto del parroco.

2. Le processioni debbono farsi precedente le debite licenze.

3. Il P. Spirituale deve fare quanto è prescritto nel Capo IV,

4. Per la contabilità si deve osservare il Capo IV p. I.

5. A tenore del Regio Decreto fatto nell'anno 1742, quelli che debbono essere eletti per Amministratori e Razionali, non siano debitori della Congregazione stessa, ed avendo altre volte amministrato le sue rendite siano stati prosciolti con la debita Liberatoria dei Razionali e del Fiscale, e che non siano precedenti, sino al,terzo grado DE IURE CIVILI.

Per ultimo, nulla si può aggiungere o togliere alle presenti Regole, senza il precedente Reale permesso.


GIOACCHINO NAPOLEONE
Re delle due Sicilie,
Grande Ammiraglio e Principe dell'Impero Francese, a tutti i presenti e futuri.
SALUTE

Il Consiglio generale degli Ospizi di questa Provincia di Calabria Ultra.

Visti i documenti dalle quali appare la Spedizione di Assenso Regio spedito dall’abolita Reale Camera Di Santa Chiara, a favore della Congregazione sotto il titolo della Vergine Assunta in Cielo, eretta nella Chiesa di Spinetto nella Città di Serra, e costa ancora che nel saccheggio di quella Città si disperse detto Regio Assenso in casa del Priore di detta Congregazione, Signor Vincenzo Scrivo, a cui fu saccheggiata la casa, nell'anno 1806;

Considerando che la suddetta Congregazione esiste; nonostante che non ha ottenuto il decreto di ravvivamento, che avvenne in tempo della Giunta di Corrispondenza;

Considerando che Sua E. il Ministero dell'Interno con la sua Ministeriale del tredici Giugno 1810 ha detto, che la sua idea è quella di garantire simili corporazioni, ed ha promesso che non saranno affatto chiuse, se non quando conoscerà ad evidenza, che andranno a rendersi inutili;e che Egli va cercando dei mezzi di sussistenza per la infelice classe dei poveri;

Considerando inoltre che la prelodata E. S. con detta Ministeriale ha soggiunto ancora, che si dovesse insinuare ad ognuna Congregazione, che non ha peso, di offrire qualche annuale prestazione per i poveri, che sarà introitata nella Casa di Pubblica Beneficenza; rimettendo contemporaneamente al Consiglio Generale degli Ospizi l'atto della Conclusione,

per indi accordarsi l'esistenza;

Considerando, che la detta Congregazione dietro la insinuazione avuta, venne ad offrire annui ducati sei per l'oggetto di sopra indicato, si è perciò deliberato e provvisoriamente provveduto, fin a che non si avrà l'approvazione di S. E. il Ministero dell’Interno.

1. Che la Congregazione, sotto il titolo della Vergine Assunta nel Comune di Serra, a Spinetto, resti nel suo vigore con la facoltà di funzionare e adempiere a tutte le regole prescritte nel suddetto Regio Assenso.

2. Che gli asserti ducati sei annui si versino nella cassa di Pubblica Beneficenza per trimestre a favore dei poveri dello stesso Comune.

3. Che un tale versamento debba cominciare da gennaio 1811 in avanti.

4. Che siccome si trovano trascorsi un anno e tre mesi a Marzo dell'anno in corso, così si deve fare il suddetto versamento per un anno ed un trimestre, ed indi continuare trimestre a trimestre, riscuotendone la Congregazione il corrispondente ricevo per sua futura cautela, dal Cassiere a questo uopo destinato;

Fatto a Monteleone il giorno 18 Aprile 1812;
L' Intendente della Provincia – G. Martucci.
 

Il Museo

DSC 0377
saluti - priore
Silvano Onda bn

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